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di Marilisa Modena

Abbiamo ricevuto un’email da una corsista che ha recentemente partecipato al nostro corso “COME APRIRE E GESTIRE UN ATELIER PER BAMBINI”, e ci ha posto una domanda molto pertinente, che tocca un aspetto cruciale per chi lavora in ambito educativo: la gestione delle immagini e dei video dei bambini.

Ecco il testo della sua richiesta:

“Avete accennato all’importanza della documentazione. Per liberatorie di foto e filmati, non nel contesto di nidi ma di iniziative private/individuali, quali sono le indicazioni specifiche?”

Questa domanda ci offre lo spunto per fare chiarezza non solo sulla normativa generale, ma anche sulle sue applicazioni nei contesti educativi formali (nidi e scuole) e in quelli più flessibili e privati, come atelier, laboratori fuori sede o uscite in natura.

Vediamo quindi insieme cosa prevede la normativa in vigore e come applicarla correttamente nella pratica quotidiana.

La documentazione fotografica e video è parte integrante del lavoro educativo: racconta i processi, valorizza i bambini, offre strumenti di riflessione e comunicazione con le famiglie. Ma quando si parla di immagini e minori, è fondamentale muoversi all’interno di un quadro normativo preciso, rispettando la privacy e il diritto all’immagine. Questo vale sia per i contesti scolastici tradizionali, sia per attività fuori sede: atelier, laboratori individuali, esperienze outdoor.

Vediamo insieme cosa dice la normativa e come comportarsi nei diversi contesti educativi.


Il quadro normativo: cosa dice la legge

Il riferimento principale è il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che stabilisce le regole per il trattamento dei dati personali. Le immagini e i video che ritraggono minori sono a tutti gli effetti dati personali e richiedono un trattamento lecito, corretto e trasparente.

Il GDPR impone che:

  • Il trattamento avvenga solo con il consenso esplicito dei titolari della responsabilità genitoriale.

  • Il consenso sia informato, specifico e documentabile.

  • Le finalità siano chiaramente indicate: documentazione interna, comunicazione con le famiglie, pubblicazione su social o sito web.

A questo si aggiungono il Codice Civile (art. 10) e la Legge sul diritto d’autore (artt. 96 e 97), che tutelano il diritto all’immagine, imponendo il consenso per la pubblicazione o diffusione dell’immagine di una persona, ancor più se si tratta di minori.


Scuole e nidi: la prassi consolidata

Nei contesti scolastici e nei servizi educativi 0–6, è prassi raccogliere all’inizio dell’anno scolastico una liberatoria firmata da entrambi i genitori per l’uso delle immagini. In genere, il modulo distingue tra:

  • uso interno (documentazione, pannelli, comunicazione alle famiglie),

  • uso esterno (pubblicazioni, social media, sito web del servizio).

È importante aggiornare annualmente la liberatoria, e garantire in ogni caso un uso rispettoso dell’immagine del minore, evitando esposizioni superflue o decontestualizzate.


E negli atelier e nei progetti fuori sede?

Nel caso di atelier, laboratori privati o iniziative individuali — anche se ispirate alla pedagogia scolastica — valgono gli stessi principi. L’assenza di un’istituzione pubblica non alleggerisce le responsabilità.

Se organizzi un’attività per bambini (anche saltuaria o occasionale), sei tenuto a raccogliere il consenso scritto dei genitori per qualunque tipo di ripresa fotografica o video.

Elementi chiave da includere nella liberatoria:

  • Identificazione del soggetto che raccoglie il consenso (es. nome del professionista o dell’associazione).

  • Finalità (documentazione educativa, promozione dell’attività, archiviazione).

  • Modalità di utilizzo e canali di diffusione (solo per famiglie, sito, social, pubblicazioni).

  • Durata della validità del consenso e possibilità di revoca.

Attenzione: anche se le immagini non vengono pubblicate, ma solo raccolte per uso interno, è comunque necessario il consenso.


Outdoor education e uscite nei boschi: serve la liberatoria?

Sì. Anche in caso di uscite all’aperto, gite nei boschi, esperienze educative in natura, la ripresa di immagini dei bambini richiede autorizzazione preventiva. Il fatto che lo spazio sia pubblico non implica che l’immagine del minore possa essere raccolta o diffusa liberamente.

Se l’attività è organizzata da una scuola, fa fede la liberatoria scolastica.

Se invece è promossa da un’associazione, un atelier privato o da educatori freelance, è necessario raccogliere una liberatoria specifica per l’iniziativa.


Buone pratiche per educatori e atelieristi

  • Informare con chiarezza le famiglie: spiegare come, dove e perché vengono raccolte le immagini.

  • Distinguere bene tra uso interno e uso esterno nelle liberatorie.

  • Evitare di riprendere bambini per i quali non è stato firmato il consenso (es. coprire il volto, non fotografarli frontalmente, ecc.).

  • Conservare in modo sicuro le liberatorie, sia cartacee che digitali.

  • Offrire sempre la possibilità di revoca del consenso in qualsiasi momento.

Ogni attività educativa, formale o informale, che coinvolge bambini e fa uso di immagini o video deve sempre rispettare:

  • il diritto alla privacy,

  • il principio del consenso,

  • e l’uso consapevole e responsabile dei materiali visivi.

Documentare è un atto pedagogico potente. Ma come ogni strumento potente, va utilizzato con attenzione, rispetto e piena consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità che comporta.

RIASSUMENDO:

PER SAPERNE DI PIU’:

APRIRE UN ASILO NIDO, CENTRO INFANZIA 06, LUDOTECA, SPAZIO GIOCO

Un corso di una giornata per chi ha intenzione di aprire un servizio educativo.

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