a cura di Arch. Marilisa Modena

Nel 2020 sono state introdotte dal Decreto Ministeriale 6 aprile 2020 nuove norme antincendio per gli asili nido, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la prevenzione in questi ambienti particolarmente delicati, dove sono presenti bambini molto piccoli che, in caso di emergenza, non possono evacuare autonomamente e hanno bisogno di un supporto specifico. Le nuove disposizioni rendono gli spazi più sicuri sia per i bambini sia per il personale educativo e aiutano a prevenire incidenti o a gestirli più efficacemente se si verificano.

Si precisa che è possibile far ricorso alla regola tecnica verticale del codice di prevenzione incendi di cui al DM 6/4/2020, in alternativa alla  regola tecnica DM 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.

Che cosa significa? Che gli asili nido, di nuova costruzione o esistenti, con più di 30 persone, possono scegliere tra le due norme tecniche quella più adatta alla loro struttura. Il nostro consiglio è quello di affidarsi a un tecnico esperto di antincendio per valutare quali norme siano le più adatte per la struttura particolare a cui si fa riferimento.

Vediamo alcune delle novità introdotte dal DM 6/4/2020:

  • In base alla normativa aggiornata del 2020, c’è una disposizione specifica riguardante l’installazione di segnaletica di sicurezza a pavimento nelle aree frequentate dai bambini e in altre zone come uffici, servizi igienici, ambulatori, spogliatoi e spazi comuni (ad eccezione delle aree destinate agli impianti). Questa segnaletica ha lo scopo di indicare chiaramente le vie di esodo che conducono verso un luogo sicuro, in modo che possa essere seguita in ogni situazione, inclusi scenari di emergenza.

Tipi di segnaletica:

  • Retroilluminata: Questo tipo di segnaletica utilizza luci interne per essere visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione o buio.
  • Catarifrangente: Rende visibile il percorso riflettendo la luce proveniente da altre fonti, come torce o luci di emergenza, permettendo di individuare le vie di fuga anche in condizioni di emergenza.

Questa misura mira a garantire una evacuazione rapida e sicura delle persone presenti nelle aree, soprattutto in condizioni critiche come incendi, quando la visibilità potrebbe essere ridotta.

Gestione della sicurezza antincendio:

  • Piano di emergenza e ausili per l’evacuazione

Vulnerabilità e capacità motorie: Il Decreto sottolinea l’importanza di considerare la vulnerabilità e le limitate capacità motorie dei bambini nella valutazione del rischio incendio e nella progettazione delle misure di sicurezza (V.9.4). Questo evidenzia la necessità di adottare un approccio specifico per questa tipologia di struttura, differenziandolo da altri edifici pubblici.

Nel piano di emergenza dell’asilo, si deve tener conto dell’utilizzo di specifici strumenti per l’evacuazione dei bambini, come i carrellini. Questi strumenti sono particolarmente utili per facilitare l’uscita in sicurezza dei bambini più piccoli e dei lattanti in modo rapido ed efficace. La presenza di tali ausili aiuta a garantire che i bambini possano essere evacuati in gruppo, riducendo i tempi e aumentando la sicurezza durante le emergenze. (V.9.5.5)

I carrelli di evacuazione sono reperibili sul mercato italiano in diversi modelli, prodotti da diverse ditte di forniture per le scuole. Nell’immagine, i carrelli in adozione presso i nidi del Comune di Milano.

  • Formazione antincendio del personale

Un altro punto fondamentale della strategia antincendio è la formazione del personale. Tutto il personale che lavora nell’asilo deve ricevere una formazione antincendio specifica, seguendo quanto stabilito dalla normativa vigente. Inoltre, almeno 4 membri del personale (fino a 50 occupanti) devono essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica. Questo attestato certifica che hanno ricevuto una formazione più avanzata per poter gestire in modo sicuro le situazioni di emergenza. Se l’asilo ospita più di 50 persone, il numero di addetti con questa formazione avanzata sarà deciso sulla base di una valutazione specifica del rischio.

  • Misure di rilevazione ed allarme

Infine, viene specificato che l’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme di livello IV.

Che cosa significa?

si intende che l’asilo nido deve avere installato un sistema antincendio molto avanzato e affidabile. Questo sistema ha il compito di:

  1. Rilevare il fumo o il fuoco appena si presenta.
  2. Attivare subito un allarme per avvisare il personale e i bambini dell’emergenza, in modo che si possa iniziare l’evacuazione.

 

ATTENZIONE: Oltre alle norme nazionali, possono essere presenti prescrizioni aggiuntive a livello regionale. Un esempio significativo è rappresentato dalla Lombardia, dove una circolare dell’ATS di Milano, emessa nel dicembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito al conteggio corretto dell’incremento massimo del 20% degli iscritti rispetto alla capacità ricettiva della struttura dichiarata nella Comunicazione Preventiva per l’Esercizio (CPE).

Questa circolare specifica che il numero di bambini presenti in un asilo nido può essere incrementato esclusivamente se sono posseduti e garantiti tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in vigore: deve disporre delle necessarie certificazioni antincendio, oltre a prevedere un Piano di Emergenza e Evacuazione, anche per strutture già esistenti. Tale piano deve includere modalità operative per l’evacuazione in caso di emergenza e garantire una gestione del rischio efficace.

Riferimenti normativi:

  • Il DPR 151/2011 ha introdotto, tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli asili nido con oltre 30 persone presenti (attività n. 67 B dell’Allegato I).
  • I criteri per la progettazione antincendio di tali attività sono contenuti nel DM 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.
  • In alternativa alla predetta regola tecnica è possibile far ricorso alla regola tecnica verticale del codice di prevenzione incendi di cui al DM 6/4/2020 oggetto del presente articolo.

PER SAPERNE DI PIU’:

APERTURA DI UN ASILO NIDO, CENTRO INFANZIA 06,UDOTECA, SPAZIO GIOCO

Un corso di approfondimento per IMPRENDITORI DEI SERVIZI EDUCATIVI

Tutte le normative più aggiornate

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