In questo articolo vedremo in modo chiaro e approfondito le novità rispetto a quanto già spiegato nell’articolo precedente “I congedi per maternità e allattamento a rischio per le educatrici e insegnanti 06″
Maternità obbligatoria:
“Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure 1 mese e 4 o infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto.
- 2 mesi prima della nascita e 3 mesi dopo il parto
- 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo
- 5 mesi dopo il parto (previo certificato)
La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1+4 o 5 mesi dopo il parto) è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza.
Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.
La retribuzione per la maternità obbligatoria è del 100%, e viene erogata dal datore di lavoro che chiederà rimborso all’Inps.
La disciplina di riferimento della maternità obbligatoria è il Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e s.m.i. compresa la modifica apportata al periodo tutelato dalla Legge di Bilancio 2019.”
fonte: INPS https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/attivit–di-ricerca/collaborazioni-e-partnership/maternit–obbligatoria.html
Congedi per maternità a rischio:
Educatrici e insegnanti che lavorano con i bambini sono considerate categorie di lavoro a rischio (biologico, di sollevamento carichi), per cui ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 devono essere destinate da subito, non appena accertata la gravidanza, ad altre mansioni che non comportino il rischio suddetto. Ad esempio, mansioni di segreteria, di biblioteca, di programmazione, etc.
Qualora ciò non fosse possibile, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza.
Da notare che l’art. 7 della normativa citata applica le stesse norme anche per il periodo dell’allattamento fino a 7 mesi dalla nascita del bambino.
Allattamento a rischio 2024: Norme e Procedure
Qualora non sia possibile spostare la donna ad altre mansioni non pericolose per l’allattamento, sarà possibile presentare una richiesta di astensione dal lavoro per un periodo di 7 mesi, attraverso una comunicazione scritta da inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro.
In tal caso la retribuzione è sempre del 100% ed è erogata dal datore di lavoro (rimborsato dall’Inps).
La domanda dovrà essere inviata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro della propria provincia, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web dell’Ispettorato.
Valutazione del rischio: La richiesta di allattamento a rischio viene esaminata dal datore di lavoro o dalle autorità competenti, che devono garantire un ambiente sicuro per madre e bambino, rispettando le normative di salute e sicurezza.
Novità per il congedo parentale nel 2024 (maternità facoltativa)
Dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria, è possibile un’ estensione usufruendo del congedo parentale: Vediamo le ultime novità a questo riguardo:
Dal 2022, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105 il congedo parentale può essere di 9 mesi e viene retribuito al 30%. Dei 9 mesi, 1 mese viene retribuito all’80%.
Dal 2024 ulteriori novità: I genitori che terminano il periodo di maternità dopo il 31 dicembre 2023 hanno diritto a 2 mesi di congedo parentale retribuito all’80%, un mese in più rispetto al 2023. NOTA BENE: la retribuzione all’80%, per ora, è estesa al solo 2024, mentre per gli anni successivi sarà al 60%.
Procedura per la richiesta di allattamento a rischio
- Modifica delle mansioni: Se il datore di lavoro rileva rischi e può modificare la mansione della lavoratrice, deve essere inviata una richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro tramite il modulo del Ministero del Lavoro.
- Astensione dal lavoro: Se non è possibile modificare la mansione, la lavoratrice può richiedere l’astensione dal lavoro fino al settimo mese, inviando una comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro. In questo caso, la retribuzione è al 100% e viene anticipata dal datore di lavoro, che sarà poi rimborsato dall’INPS
- Modulo di richiesta: il modulo è disponibile qui sotto.
chiedi la versione stampabile
PER SAPERNE DI PIU’:
APRIRE E GESTIRE UN NIDO D’INFANZIA, CENTRO INFANZOA 06, LUDOTECA, SPAZIO GIOCO
Un corso di approfondimento per Educatori e Insegnanti di servizi educativi.